STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
FIAB CONEGLIANO – LIBERALABICI APS
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lg.s. 117/2017 è costituita un’associazione di promozione sociale denominata “FIAB CONEGLIANO – LIBERALABICI APS”. L’associazione ha assunto nella denominazione l’acronimo “APS” e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e mantenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 2
L’associazione ha sede all’indirizzo del Presidente in carica: viale Friuli 5, 31015 Conegliano TV
Il cambiamento della sede sociale non comporta la modifica statutaria.
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Articolo 4
L’associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività, di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
8) editare e divulgare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
9) rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
L’associazione potrà:
– attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
– ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
– favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
L’Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione opera in Veneto ed in tutto il territorio nazionale.
Articolo 5
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (E.C.F.).
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) che ne condivida gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
La consegna o l’invio della tessera (effettuata dopo l’accettazione della domanda dell’aspirante socio) è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che entro 60 giorni deve motivare le eventuali deliberazioni di rigetto della stessa e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-
soci ordinari, soci che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita,
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soci sostenitori che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie
-
altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo può individuare per particolari scopi promozionali.
-
soci onorari. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a cinque soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro la data dell’assemblea ordinaria annuale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. L’esclusione va comunque ratificata alla prima assemblea utile.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Articolo 9
Volontario e attività di volontariato e Personale retribuito
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Articolo 10
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 11
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) Organo di controllo (da nominarsi solo al verificarsi delle condizioni di legge)
e) Revisione Legale dei conti (da nominarsi solo al verificarsi delle condizioni di legge)
Articolo 12
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione
Il Presidente, che deve essere membro del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea. Il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, a loro volta membri del Consiglio Direttivo, sono eletti da quest’ultimo.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta a tutti i soci almeno 15 giorni prima.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sulla rivista dell’associazione o sui propri canali mediatici.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari e da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
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amministra l’associazione,
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attua le deliberazioni dell’assemblea,
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predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
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predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
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stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
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cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
-
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
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disciplina l’ammissione degli associati,
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accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 15
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
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vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
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vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
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esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
-
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento.
L’organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro
Articolo 17
Tutte le cariche degli organi sociali sono assunte a titolo gratuito.
TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 18
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti
nell’art. 4 del presente statuto;
– le raccolte fondi;
– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 19
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del decreto legislativo n. 117/17. Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Il Bilancio sociale è redatto eventualmente nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 20
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 21
Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero oggetto di mozione d’ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
Articolo 22
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 23
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Il presente Statuto è stato approvato con delibera dell’assemblea straordinaria del 16 ottobre 2020.
L’assemblea ha dato inoltre mandato al Consiglio Direttivo di apportare variazioni allo statuto se richieste in futuro dalla normativa vigente e dal Codice del Terzo Settore.
Conegliano 16 ottobre 202
Il Segretario Il Presidente
Serenella Bonan Agnese Pini
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Versione pdf: statuto-16-ottobre-2020